DVR: cos’è, come si redige e chi lo firma
- 5 Maggio 2026
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Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è il documento che ogni azienda con almeno un lavoratore dipendente deve predisporre prima di iniziare l’attività. È disciplinato dagli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008 e la sua elaborazione è un obbligo non delegabile del datore di lavoro, che può però farsi assistere dall’RSPP e dal Medico Competente nella redazione. La mancata redazione o l’assenza del DVR è sanzionata con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda fino a 6.400 euro (D.Lgs. 81/2008, art. 55).
Cosa deve contenere il DVR
L’art. 28, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 definisce i contenuti minimi obbligatori del documento. Il DVR deve contenere:
Una relazione sulla valutazione di tutti i rischi, con i criteri adottati per la valutazione stessa. Questa relazione copre tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, inclusi quelli da stress lavoro-correlato, quelli legati alla gravidanza, alle differenze di genere, all’età e alla provenienza da altri Paesi. Nei cantieri temporanei o mobili, la valutazione deve riguardare anche il rischio da ordigni bellici inesplosi (art. 28, comma 1).
L’indicazione delle misure di prevenzione e protezione adottate e dei DPI scelti a seguito della valutazione.
Il programma di miglioramento con le misure da adottare nel tempo per innalzare i livelli di sicurezza.
Le procedure per l’attuazione delle misure, con l’individuazione dei ruoli aziendali responsabili di ciascuna.
I nominativi dell’RSPP, dell’RLS, del Medico Competente e di tutte le figure previste dalla norma.
Chi firma il DVR
Il DVR deve essere firmato dal datore di lavoro. Per attestare la data certa del documento – ovvero per dimostrare che è stato elaborato prima di un determinato evento – devono apporvi la firma anche l’RSPP, il Medico Competente (se nominato) e l’RLS o l’RLST (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale) (art. 28, comma 2, D.Lgs. 81/2008).
La firma dell’RSPP ai fini della data certa è un elemento formale ma rilevante: segnala che il professionista ha effettivamente partecipato al processo di valutazione e ne condivide i contenuti.
Chi elabora concretamente il DVR
La titolarità è del datore di lavoro, ma l’elaborazione pratica avviene attraverso la collaborazione tra:
| Soggetto | Ruolo nel DVR |
|---|---|
| Datore di lavoro | Responsabile della valutazione, firma il documento |
| RSPP | Supporta la valutazione, propone le misure, co-firma |
| Medico Competente | Valuta i rischi per la salute, co-firma |
| RLS | Consultato preventivamente, co-firma per data certa |
Fonte: artt. 17, 28, 29, 50 D.Lgs. 81/2008
Nelle aziende con meno di 50 lavoratori è possibile redigere il DVR secondo procedure standardizzate approvate dalla Commissione consultiva permanente (art. 29, comma 5, D.Lgs. 81/2008), uno strumento più semplice e guidato rispetto al DVR ordinario.
Quando va aggiornato il DVR
Il D.Lgs. 81/2008 non prevede una scadenza fissa per l’aggiornamento del DVR. L’obbligo scatta ogni volta che si verifica uno dei seguenti eventi (art. 29, comma 3):
Modifiche all’organizzazione o all’attività che possono introdurre nuovi rischi o modificare quelli già valutati. Per un’azienda edilizia con più cantieri, ogni apertura di nuovo cantiere o cambio significativo delle lavorazioni può richiedere una revisione.
Infortuni significativi che evidenzino una sottovalutazione di rischi già presenti.
Nuove conoscenze tecniche o evoluzioni normative che rendano inadeguata la valutazione precedente.
Richiesta dell’RLS o degli organi di vigilanza in seguito a ispezione.
L’apertura di una nuova sede distaccata è considerata una modifica rilevante e comporta la revisione entro 30 giorni dall’avvenuta modifica. In caso di costituzione di nuova impresa, il DVR deve essere disponibile contestualmente all’inizio dell’attività (art. 28, comma 3-bis).
Il DVR nel settore edilizia: le specificità
Nel settore delle costruzioni il DVR aziendale si affianca ad altri documenti di sicurezza specifici per i cantieri: il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), redatto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione, e il Piano Operativo di Sicurezza (POS), che ogni impresa esecutrice deve predisporre per il cantiere specifico. Il DVR aziendale fotografa i rischi generali dell’organizzazione, mentre PSC e POS si concentrano sul singolo cantiere.
Per un RSPP di un gruppo edilizio multi-sito, questo significa gestire una documentazione su più livelli: il DVR dell’azienda capogruppo, i DVR delle singole unità operative e i POS di ciascun cantiere attivo. La coerenza tra i diversi documenti è uno degli aspetti più delicati e delle cause più frequenti di non conformità rilevate in sede di ispezione.
FAQ
Il DVR ha una scadenza?
No, il DVR non ha una scadenza predefinita. Va aggiornato ogni volta che cambiano le condizioni di rischio, a seguito di infortuni significativi, di modifiche organizzative o di nuove conoscenze tecniche che lo rendano inadeguato (art. 29, comma 3, D.Lgs. 81/2008). Per i rischi da agenti fisici, cancerogeni, mutageni e biologici, invece, la norma prevede cadenze massime specifiche per la rivalutazione, indipendentemente dall’assenza di cambiamenti.
Cosa succede se il DVR è incompleto o non aggiornato?
L’assenza del DVR è punita con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.847 a 5.695 euro (D.Lgs. 81/2008, art. 55). Se il documento è presente ma privo di alcuni elementi obbligatori previsti dall’art. 28, comma 2 (come il programma di miglioramento o le procedure), si applica un’ammenda da 1.423 a 2.847 euro. In caso di infortunio riconducibile a carenze nel DVR, le responsabilità penali del datore di lavoro – e potenzialmente dell’RSPP – sono significativamente aggravate.
Qual è la differenza tra DVR e DUVRI?
Il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) riguarda i rischi presenti nell’azienda stessa, analizzati per tutti i lavoratori dipendenti. Il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) è invece redatto dal committente ogni volta che vengono affidati lavori in appalto all’interno dei propri ambienti e serve a identificare i rischi da interferenza tra le attività del committente e quelle dell’appaltatore (art. 26, D.Lgs. 81/2008). Nei cantieri temporanei o mobili, il DUVRI è sostituito dal PSC.
Il DVR può essere tenuto in formato digitale?
Sì. Il D.Lgs. 81/2008, art. 53, consente espressamente la conservazione del DVR su supporto informatico, nel rispetto delle disposizioni di legge relative alla firma digitale e alla data certa. Il documento deve comunque essere accessibile e consultabile dagli organi di vigilanza in qualsiasi momento. Molte aziende edilizie strutturate adottano software specifici per la gestione integrata di DVR, POS e documentazione di cantiere.
Chi controlla che il DVR sia adeguato?
I principali organi di vigilanza sono l’ASL/AUSL (Azienda Sanitaria Locale) attraverso lo Spresal (Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro), l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e, per gli aspetti assicurativi, l’INAIL. In caso di cantiere, la vigilanza compete anche alla direzione lavori e alle forze dell’ordine. L’RSPP può essere chiamato a illustrare e giustificare le scelte metodologiche adottate nella valutazione in sede di ispezione.
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