CCNL Tessile Industria: adempimenti payroll che cambiano nel 2026
- 21 Maggio 2026
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Il CCNL Tessile-Abbigliamento-Moda Industria è stato rinnovato l’11 novembre 2024 tra SMI Sistema Moda Italia e le organizzazioni sindacali FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL e UILTEC-UIL, con validità triennale dal 1° aprile 2024 al 31 marzo 2027. Il testo definitivo è stato firmato il 6 maggio 2025 (Confindustria Moda, 2025). Per chi elabora le paghe in aziende del settore, il 2026 concentra le variazioni operative più rilevanti.
Le variazioni retributive che impattano sul cedolino
Il rinnovo prevede un aumento retributivo a regime di 200 euro per il 4° livello, riparametrato sugli altri livelli, erogato in tre tranche (Ratioquotidiano, 2024):
| Tranche | Decorrenza | Importo (4° livello) |
|---|---|---|
| Prima | 1° dicembre 2024 | già applicata |
| Seconda | 1° gennaio 2026 | 57 euro |
| Terza | 1° gennaio 2027 | 48 euro |
Fonte: Rinnovo CCNL Tessile-Abbigliamento-Moda, SMI – OO.SS., novembre 2024
La seconda tranche è operativa da gennaio 2026 e richiede l’aggiornamento delle tabelle retributive nel gestionale. Chi non ha verificato l’applicazione automatica degli aggiornamenti CCNL in Zucchetti deve controllare che i minimi tabellari siano stati recepiti correttamente.
L’Elemento di Garanzia Retributiva (EGR): cosa fare a gennaio
L’EGR è uno degli adempimenti che più frequentemente genera errori, perché interviene in un momento specifico dell’anno e su una platea di lavoratori che va verificata ogni volta.
Dal 1° gennaio 2025, il valore dell’EGR è stato elevato a 350 euro lordi annui, con corresponsione a partire da gennaio 2026 (Hunext, 2024). L’importo spetta ai lavoratori in forza al 1° gennaio che non hanno ricevuto, nell’anno precedente, aumenti retributivi individuali di importo almeno equivalente, al netto di quanto previsto dai minimi contrattuali.
Cosa verificare prima dell’elaborazione di gennaio:
Identificazione dei beneficiari: vanno esclusi i lavoratori che hanno ricevuto aumenti individuali nell’anno precedente pari o superiori all’EGR, con la logica dell’assorbimento fino a concorrenza.
Importo pro-quota: per i lavoratori assunti in corso d’anno l’importo va riproporzionato ai mesi di servizio effettivo.
Rapporti part-time: l’EGR deve essere ridotto in proporzione all’orario contrattuale.
Sanimoda e Previmoda: le variazioni contributive 2026
Le variazioni ai fondi bilaterali di settore sono tra le novità più immediate da recepire nel gestionale, perché incidono direttamente sul costo del lavoro mensile.
| Fondo | Variazione | Decorrenza |
|---|---|---|
| Sanimoda (sanità integrativa) | Contributo aziendale da 15 a 18 €/mese/dipendente | 1° gennaio 2026 |
| Previmoda (previdenza complementare) | Contributo aziendale dal 2,00% al 2,30% dell’ERN | 1° luglio 2026 |
| Assicurazione premorienza/invalidità | Contributo allo 0,24% dell’ERN | già dal 1° aprile 2025 |
Fonte: Rinnovo CCNL Tessile-Abbigliamento-Moda, novembre 2024; HR Capital, gennaio 2026
Nota: l’ERN (Elemento Retributivo Nazionale) è la base di calcolo definita dal CCNL su cui si applicano le aliquote contributive dei fondi bilaterali. Non coincide con la retribuzione lorda totale: esclude voci variabili come straordinari, premi e indennità occasionali. Se correttamente configurato in Zucchetti, il calcolo è automatico.
L’incremento di Sanimoda da 15 a 18 euro mensili è già operativo da gennaio 2026 e va verificato nelle voci del cedolino. L’adeguamento di Previmoda al 2,30% dell’ERN scatta dal 1° luglio 2026: chi usa Zucchetti deve assicurarsi che l’aggiornamento venga recepito nelle tabelle contrattuali del gestionale entro quella data.
Il welfare contrattuale: 200 euro entro dicembre 2026
Il CCNL prevede l’erogazione di strumenti di welfare del valore di 200 euro per ciascun anno del triennio (Hunext, 2024):
- 200 euro entro il 31 dicembre 2024 (già erogati)
- 200 euro entro il 31 dicembre 2025 (già erogati)
- 200 euro entro il 31 dicembre 2026 (da erogare)
Gli importi devono essere utilizzati entro i 12 mesi successivi alla messa a disposizione e sono riproporzionati per i contratti part-time. Ne hanno diritto i lavoratori in forza alla data di erogazione, non in prova, con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata pari ad almeno 6 mesi. Gli importi sono destinabili anche al fondo di previdenza complementare Previmoda.
Le novità normative sul periodo di prova nei contratti a termine
Il testo definitivo firmato il 6 maggio 2025 ha introdotto, con decorrenza immediata, una nuova disciplina del periodo di prova nei contratti a termine: un giorno di effettiva prestazione lavorativa per ogni 15 giorni di calendario dalla data di inizio del rapporto (Confindustria Reggio Emilia, 2025). La modifica recepisce il Collegato Lavoro (Legge n. 203/2024).
Questa variazione ha impatti diretti sulla gestione delle assunzioni a tempo determinato: il periodo di prova non è più fisso, ma proporzionale alla durata del contratto. Va riportato correttamente nella lettera di assunzione e configurato nell’anagrafica del gestionale per la corretta gestione degli eventuali recessi durante la prova.
Le novità sui congedi e i permessi
Il rinnovo amplia in modo rilevante il perimetro dei permessi retribuiti e delle tutele (Ratioquotidiano, 2024; Studio Pinotti, 2024):
Congedi estesi: i 3 giorni di permesso retribuito per gravi infermità sono estesi ai casi di infermità o decesso dei figli del coniuge/convivente e al decesso dei genitori del coniuge/convivente.
Aspettativa non retribuita in caso di superamento del comporto: il periodo raddoppia da 4 a 8 mesi.
ROL e maternità: la maturazione dei ROL è ora prevista anche nei periodi di assenza per maternità e servizio militare.
Banca ore: i lavoratori possono far confluire in banca ore le prime 40 ore di straordinario nell’anno (precedentemente il limite era 32).
Ogni modifica ha riflessi sull’elaborazione del cedolino, sul conteggio dei ratei e sulla gestione delle anagrafiche. Vale la pena mappare queste variazioni in un documento di riferimento interno prima che si presentino i primi casi concreti.
FAQ
Quando si applica la seconda tranche degli aumenti contrattuali?
La seconda tranche degli aumenti del CCNL Tessile Industria decorre dal 1° gennaio 2026, per un importo di 57 euro al 4° livello, riparametrato sugli altri livelli. Va verificata l’applicazione automatica nel gestionale paghe o aggiornata manualmente nelle tabelle retributive.
L’EGR spetta a tutti i lavoratori a gennaio?
No. L’EGR spetta ai lavoratori in forza al 1° gennaio che, nell’anno precedente, non hanno ricevuto aumenti retributivi individuali di importo almeno pari all’EGR (350 euro dal 2026). Il confronto avviene con le retribuzioni effettivamente erogate, con logica di assorbimento. Vanno esclusi i lavoratori in prova e quelli assunti nell’anno con un minimo non ancora consolidato.
Come cambia il contributo Sanimoda nel 2026?
Dal 1° gennaio 2026 il contributo aziendale a Sanimoda sale da 15 a 18 euro mensili per dipendente, per 12 mensilità. Il contributo per la non autosufficienza (LTC) rimane invariato. L’aggiornamento va recepito nelle voci del cedolino e verificato nelle prime elaborazioni di gennaio.
Il welfare contrattuale da 200 euro è tassato?
I voucher welfare entro i limiti di esenzione fiscale previsti dall’art. 51 del TUIR non concorrono alla formazione del reddito imponibile del dipendente. Il limite generale per il 2026 è di 1.000 euro (elevato a 2.000 euro per lavoratori con figli fiscalmente a carico). Il welfare contrattuale da 200 euro rientra in questo perimetro se erogato in strumenti non monetari conformi alla normativa.
Quando entra in vigore la nuova aliquota Previmoda al 2,30%?
L’aumento del contributo aziendale a Previmoda dal 2,00% al 2,30% dell’ERN decorre dal 1° luglio 2026. Va pianificato l’aggiornamento nel gestionale per tempo, verificando che la variazione sia applicata correttamente a partire dall’elaborazione di luglio.
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